Domande e risposte

Quali sono gli incentivi fiscali che lo Stato mette a disposizione di chi dona durante la crisi sanitaria? Domande e risposte sul tema

di Gabriele Sepio

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2′ di lettura

In che modo sono agevolate le donazioni agli ospedali?
Per le donazioni all’Istituto superiore della sanità (Iss), a ospedali ed enti di ricerca si applicano le disposizioni del Tuir. Per le persone fisiche rientrano tra gli oneri deducibili le erogazioni liberali a favore di università, fondazioni universitarie, enti di ricerca vigilati dal Ministero. Per le imprese è prevista la deducibilità delle erogazioni a favore di persone giuridiche che perseguono finalità di istruzione, assistenza sociale e sanitaria o di ricerca scientifica nel limite del 2% del reddito di impresa dichiarato. Il Dl 18/2020 (articolo 66) ha ampliato queste disposizioni. Per le donazioni in denaro o in natura fatte nel 2020 da persone fisiche ed enti non commerciali per l’emergenza Covid 19, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni senza scopo di lucro: alle persone fisiche spetta una detrazione Irpef del 30%, per un importo fino a 30mila euro; per le imprese che donano è prevista la possibilità di dedurre l’intera somma erogata. È inoltre prevista la deducibilità ai fini Irap, per erogazioni in denaro e in natura.

Quali incentivi per chi dona a enti del terzo settore?
Si applicano le detrazioni e deduzioni previste dall’articolo 83 del Dlgs 117/2017 (per Onlus, organizzazioni di volontariato e Aps) per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate da persone fisiche, enti, società. Le persone fisiche possono scegliere tra una detrazione del 30% dell’erogazione (35% se il beneficiario è una organizzazione di volontariato), fino a 30mila euro all’anno, oppure una deduzione nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. Per gli enti e le società si applica solo la deduzione. Per le erogazioni in natura si può applicare anche la legge 166/2016 che prevede agevolazioni ai fini delle imposte dirette e dell’Iva per i donanti che siano imprese.

Quali garanzie ha il donatore sul buon uso delle somme?
I soggetti che ricevono somme a titolo di raccolta fondi devono dare pubblicità dell’importo raccolto. Per gli enti del Terzo settore (Onlus, Odv e Aps) il Dlgs 117/2017 prevede, per le erogazioni in denaro, che il versamento sia eseguito con sistemi tracciabili. Per le erogazioni in natura, l’articolo 4 del decreto ministeriale del 28 novembre 2019 stabilisce che la donazione debba risultare da una dichiarazione scritta bilaterale tra donante e donatario che indichi i beni donati e il relativo valore. L’ente donatario dovrà formalmente impegnarsi a impiegare quanto ricevuto per la propria attività istituzionale. Inoltre, per tutti gli enti non profit, nel caso di raccolte pubbliche di fondi esiste un obbligo specifico di rendicontazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Infine, il Dl 18/2020 (articolo 99) prevede per le Pa beneficiarie delle erogazioni liberali effettuate per il contrasto al Covid-19 una rendicontazione separata, per la quale è autorizzata l’apertura di un conto corrente dedicato, assicurandone la completa tracciabilità. Al termine dell’emergenza, la rendicontazione dovrà essere resa pubblica.

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