i chiarimenti delle entrate

In una risoluzione dell’Agenzia l’elenco dei beneficiari della proroga dei versamenti dovuti a qualsiasi titolo nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020

di Giuseppe Morina e Tonino Morina

Le scadenze imposte dal coronavirus fino ad aprile

2′ di lettura

Le proroghe per il coronavirus spettano alle imprese turistico – ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, alle associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche. Così come spettano alle attività di proiezione cinematografica, ristorazione, gelaterie e pasticcerie ed altri soggetti, che sono stati specificamente individuati dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione 12/E/2020 del 18 marzo.

Questi contribuenti, così come tutti gli altri contribuenti, persone fisiche e soggetti collettivi compresi, beneficiano della proroga generalizzata al 20 marzo 2020 dei versamenti dovuti a qualsiasi titolo nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020. Sono perciò regolari i versamenti scaduti il 16 marzo, se eseguiti entro venerdì 20 marzo. I contribuenti individuati dall’agenzia delle Entrate, con la risoluzione 12/E, beneficiano inoltre della sospensione dal 2 marzo 2020 fino al 30 aprile 2020 dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

La sospensione, prima applicabile alle sole imprese turistico – ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, è stata poi estesa alle federazioni sportive nazionali, società sportive, professionistiche e dilettantistiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine, ricevitorie del lotto, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, aziende termali e altri soggetti.

Per tutti questi soggetti è stata inoltre disposta la sospensione dei termini dei versamenti relativi all’Iva in scadenza nel mese di marzo 2020, quali il saldo Iva 2019 e il versamento relativo al mese di febbraio, i cui termini di pagamento sono scaduti lunedì 16 marzo 2020.

I versamenti sospesi delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, nonché i versamenti Iva in scadenza nel mese di marzo 2020, dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì primo giugno 2020, o a rate fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31 maggio 2020, che slitta a lunedì primo giugno 2020. La sospensione si allunga di un mese, dal 2 marzo 2020 fino al 31 maggio 2020, per le federazioni sportive nazionali, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche. Questi ultimi contribuenti dovranno eseguire i pagamenti sospesi in unica soluzione entro il 30 giugno 2020, o a rate fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.



Source link